Direttiva SUP – Il recepimento italiano

8 Febbraio 2022

Il 20 novembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 196 che recepisce la direttiva europea (UE) 2019/904 meglio nota come direttiva SUP (Single Use Plastic). Il decreto è entrato in vigore il 14 gennaio u.s.

Questa legge emanata dall’autorità europea si prefigge lo scopo di ridurre l’immissione sul mercato dei prodotti monouso e in particolare di quelli in materia plastica considerati la più grande fonte d’inquinamento dei litorali e dei mari.

L’articolo 3 della direttiva definisce:
«prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

Sono principalmente tre i punti da prendere in considerazione:

  • Il divieto di commercializzazione e di utilizzo di determinati prodotti monouso in plastica riportati nella parte B dell’allegato del testo di legge. Tra i prodotti vietati troviamo piatti e posate in plastica, le cannucce, i contenitori per alimenti in polistirene espanso destinati al consumo immediato del cibo, i contenitori e le tazze per bevande in polistirene espanso compresi i tappi. Si rimarca che tazze, bicchieri in plastica, bottiglie in plastica non sono tra gli articoli vietati.
  • L’istituzione da parte degli stati membri di un programma di significativa riduzione dell’immissione sul mercato di determinati prodotti monouso in plastica riportati nella parte A dell’allegato della direttiva. Ricadono in questa categoria i contenitori per alimenti in plastica destinati al consumo immediato e le tazze per bevande. Il programma dovrà completarsi entro il 2026.
  • Gli Stati membri devono provvedere affinché siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E e G dell’allegato immessi sul mercato degli Stati membri. I produttori dei manufatti riportati negli allegati dovranno pagare un’aliquota che servirà a coprire i costi per la raccolta differenziata, per la pulizia di litorali e mari e per le campagne d’informazione e di sensibilizzazione dei consumatori. Alcuni tipi di imballaggi flessibili (quelli contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione) ricadono negli allegati citati. L’entrata in vigore del regime di responsabilità estesa e prevista per gennaio 2025.

Va fatto notare che nel recepimento italiano della direttiva sono state introdotte delle importanti modifiche rispetto al testo europeo:

  • Nella definizione di prodotto monouso è stato stabilito che i manufatti contenenti meno del 10% di plastica non ricadono nel campo di applicazione della legge;
  • È stata prevista un’apertura ai prodotti fatti con materie plastiche biodegradabili e compostabili. Nella direttiva europea tali prodotti sono equiparati a quelli in plastica non biodegradabile e quindi subiscono le stesse regole.

Nel calcolo della tassa di responsabilità estesa è stato introdotto un criterio di proporzionalità per cui in caso di prodotti monouso composti da più materiali l’ammontare della tassa sarà calcolato solo sul peso della plastica contenuta.

A fine 2021 la commissione europea ha inviato alle autorità italiane un parere circostanziato che esprime un giudizio non positivo sulle modifiche della legge adottate in Italia.

In base alle procedure europee il decreto italiano dovrebbe essere sospeso fino a marzo 2022 in attesa di chiarimenti tra lo stato italiano e l’autorità europea.

Vi terremo aggiornati sulle decisioni future.

Italo Vailati – Segretario generale Giflex